Il primo giudice ha in sostanza fatto decorrere l’obbligo contributivo della madre dall’anno precedente la presentazione dell’istanza per __________ e dall’effettivo trasferimento di __________ presso il padre. La ricorrente non contesta l’ammontare del contributo, ma unicamente il suo effetto retroattivo, adducendo che l’istanza 11 aprile 1994 non conteneva richieste a giudizio relative alla concessione retroattiva del contributo alimentare e che tale tema non era stato trattato in contraddittorio in prima sede, la discussione e le prove fornite essendo relative solo alla situazione economica delle parti nel 1994.