nota 39 ad art. 157 CC) sia perché il principio del contraddittorio è stato ossequiato (anche se in modo informe). Quanto ad un’eventuale annullabilità, il problema non merita particolare disamina già per il fatto che nessuna delle parti si è prevalsa di irregolarità processuali, né davanti al primo giudice, né in questa sede (art. 143 cpv. 2 CPC). Del resto entrambe le parti hanno avuto modo di far valere i loro diritti davanti a un’autorità di appello, munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. Non si può quindi dire che abbiano subito pregiudizi riparabili solo con l’annullamento della sentenza impugnata. 3.