L’obbligo di mantenimento dura, di principio, fino alla maggiore età del figlio. In caso di divorzio dei genitori il contributo per il mantenimento del figlio è stabilito alla stregua di una conseguenza accessoria dal giudice che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (art. 156 cpv. 2 CC). Il figlio che intende ottenere un aumento di tale contributo deve valersi quindi dell’art. 157 CC e far modificare la sentenza di divorzio (anche il figlio ha la legittimazione attiva: Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungesband 1991, nota 67 ad art. 157 CC). a) In concreto __________ e __________ hanno promosso causa per ottenere dalla madre un contributo alimentare fino alla loro maggiore età.