c) Le osservazioni presentate dalle istanti il 18 gennaio 1995 sono per contro tardive e devono essere estromesse dal fascicolo processuale. Il gravame è infatti pervenuto alla patrocinatrice delle appellate il 13 dicembre 1994 e il termine per le osservazioni scadeva quindi il 23 dicembre successivo. 2. I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione (art. 276 cpv. 1 CC). L’obbligo di mantenimento dura, di principio, fino alla maggiore età del figlio.