La ricorrente contesta infatti la retroattività del contributo alimentare concesso alle istanti, che a suo avviso deve decorrere dalla data dell’istanza. La controparte non ha del resto subito in concreto alcun pregiudizio dall’errata indicazione del rimedio giuridico (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, ad art. 309 n. 8) e nulla si oppone quindi a considerare come un appello il gravame della convenuta. Altrettanto non può dirsi della domanda subordinata, che chiede l’annullamento puro e semplice della decisione di prima sede e quindi è irricevibile (art. 309 lett.