Nonostante l’errata denominazione di ricorso per cassazione il gravame della convenuta può tuttavia essere considerato alla stregua di un appello, almeno per quanto riguarda la domanda principale, che rispetta tutte le formalità imposte dall'art. 309 CPC, in particolare postula precise modifiche della sentenza pretorile. La ricorrente contesta infatti la retroattività del contributo alimentare concesso alle istanti, che a suo avviso deve decorrere dalla data dell’istanza.