a) Come risulta dall’istanza 11 aprile 1994 e dal cartone–elenco della Pretura, l’azione è stata trattata secondo la procedura speciale dell’assistenza fra parenti (art. 425 segg. CPC). La sentenza pretorile in tale ambito può essere impugnata nei modi e nelle forme stabilite per l’appello nel termine di 10 giorni non sospeso dalle ferie (art. 428 e 428bis CPC). Nonostante l’errata denominazione di ricorso per cassazione il gravame della convenuta può tuttavia essere considerato alla stregua di un appello, almeno per quanto riguarda la domanda principale, che rispetta tutte le formalità imposte dall'art. 309 CPC, in particolare postula precise modifiche della sentenza pretorile.