Il primo giudice non ha prelevato né spese né tassa di giustizia e ha compensato le ripetibili. C. __________ è insorta il 28 novembre 1994 con gravame denominato ricorso per cassazione, in cui chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, che i contributi alimentari a suo carico siano concessi solo dall’11 aprile 1994, subordinatamente postula l’annullamento della sentenza pretorile. D. Con decreto 1° dicembre 1994 la presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di effetto sospensivo.