– ciascuna, indicizzabile, fino alla loro maggiore età, rispettivamente fino alla loro indipendenza economica. All’udienza di discussione del 3 maggio 1994, le istanti hanno confermato le loro richieste, alle quali si è opposta la convenuta, adducendo che essa non svolgeva attività lucrativa e non poteva neppure contare sull’aiuto del marito, debitore di contributi alimentari nei confronti dei propri figli da un precedente matrimonio. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno proceduto al dibattimento finale, indetto il 24 ottobre 1994, ribadendo nei rispettivi memoriali conclusivi la propria tesi.