{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-9_1995-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17198&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "18dcbd81f481882de05e52e283b53a9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.1995 11.1994.9"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.1995 11.1994.9"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.1995 11.1994.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:14", "Checksum": "ddb76096c1ea6a06d99dc63b2bf93eb1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.1995 11.1994.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn questa sede le appellate non possono essere considerate soccombenti, non avendo presentato valide osservazioni all’appello (cfr. DTF 115 Ia 21 consid. 5) ma esse hanno contributo con il proprio comportamento a provocare la decisione viziata, avendo postulato nell’istanza 11 aprile 1994 la concessione retroattiva dei contributi alimentari (DTF 95 I 316 consid. 4; I CCA 1.2.1993 B. / B.). Si giustifica quindi porre a loro carico un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata all’impegno necessario per esporre l’unica argomentazione che ha consentito l’accoglimento del gravame. Data la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di tasse di giustizia e di spese.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\npronuncia:\n1. L’appello è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata :\n1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ è tenuta a versare entro il 10 di ogni mese un contributo alimentare in favore\na) della figlia __________ fr. 300.– mensili dal 1° aprile al 15 agosto 1994 e fr. 100.– dal 16 agosto 1994 alla maggior età;\nb) della figlia __________ fr. 300.– mensili dall’1° aprile 1994 fino alla maggiore età.\n(lemma invariato)\n2. Non si prelevano tasse di giustizia e spese. __________ e __________ verseranno all’appellante, in solido, l’importo di fr. 200.– a titolo di ripetibili di appello.\n3. Intimazione:\n– avv. __________\n– avv. __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}