{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-9_1995-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17198&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "18dcbd81f481882de05e52e283b53a9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.1995 11.1994.9"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.1995 11.1994.9"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.1995 11.1994.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:14", "Checksum": "ddb76096c1ea6a06d99dc63b2bf93eb1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.1995 11.1994.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, quindi, il Pretore poteva esaminare il problema della retroattività dei contributi alimentari anche in assenza di un’esplicita domanda a giudizio delle istanti, in virtù della massima ufficiale e del principio inquisitorio. Nel caso concreto, del resto, la domanda di versamento dei contributi alimentari con effetto retroattivo risultava evidente dal testo dell’istanza (pag. 3, punto 8), anche se non è stata ripresa nella domanda a giudizio, e doveva dunque essere tenuta in considerazione dal primo giudice, nell’interesse delle istanti.\n4. L’obbligo di mantenimento dei figli spetta ad entrambi i genitori a seconda delle loro condizioni economiche (art. 276 CC) e il contributo alimentare deve essere commisurato alle esigenze del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori (art. 285 cpv. 1 CC).\nAnche se la ricorrente non contesta l’importo dei contributi alimentari per le figlie l’autorità di seconda istanza non è di principio esonerata da una verifica degli stessi nell’interesse delle appellate minorenni (Bühler/Spühler, op. cit., nota 34 ad art. 156). Nel caso concreto il primo giudice ha seguito le indicazioni giurisprudenziali sulla determinazione dei contributi alimentari in favore dei figli e ha esaminato con cura la particolare situazione economica dei genitori, stabilendo importi che appaiono adeguati alle circostanze e che possono essere condivisi. Rimane quindi da verificare se la concessione con effetto retroattivo dei contributi alimentari rispetti le esigenze poste dall'art. 285 cpv. 1 CC, ovvero se sia commisurata alla situazione effettiva della madre.\na) Nell’ambito dell’azione di cui all’art. 157 CC, la data della modifica della sentenza di divorzio è stabilita dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, di regola dalla data d’introduzione dell’azione; una retroattività più estesa può essere tenuta in considerazione solo eccezionalmente, per gravi motivi (Bühler/Spühler, op. cit., nota 189 ad art. 157; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a edizione, 1980, nota 189 ad art. 157 CC), ad esempio quando fra le parti siano state intavolate trattative in vista della conclusione di un accordo poi fallito.\nb) L’art. 279 CC consente al figlio di chiedere il mantenimento con effetto retroattivo per l’anno precedente l’introduzione dell’azione. Sia l’ammontare del contributo richiesto che la sua estensione nel tempo devono però essere commisurati alle effettive possibilità dei genitori, come esplicitamente indicato dall’art. 285 cpv. 1 CC. Nel caso concreto la precarietà della situazione economica della madre è pacifica e per far fronte agli oneri di mantenimento verso le figlie essa dovrà riprendere un’attività lavorativa, come correttamente rilevato dal primo giudice. Il marito, infatti, pur tenuto ad assisterla nei suoi obblighi verso la prole ha a sua volta analoghi impegni di mantenimento verso i propri figli e non risulta disporre di mezzi finanziari idonei a coprire tutti gli oneri di mantenimento della coppia. In siffatte circostanze non si può ritenere che la decorrenza retroattiva del contributo alimentare sia commisurata alla situazione economica dell’obbligata e sia conforme all’art. 285 cpv. 1 CC, tanto più che i contributi alimentari sono stati fissati in base ad un reddito ipotetico, non effettivo. L’obbligo di intraprendere un’attività lavorativa per far fronte agli impegni verso le figlie può essere imposto alla madre per il futuro, ma non per il passato, ad un’epoca in cui essa non poteva attendersi di dover contribuire al mantenimento delle istanti. In occasione della transazione giudiziale conclusa il 15 luglio 1993, infatti, il problema del mantenimento delle giovani non risulta essere stato discusso dai genitori, e anche il giudice che ha omologato l’accordo non ha fatto uso della sua facoltà di statuire d’ufficio sul contributo alimentare per le figlie. Non risulta dall’incarto, e neppure è stato allegato dalle istanti, che vi siano state trattative fra i genitori sull’onere di mantenimento della madre prima dell’introduzione dell’istanza e non si può dunque sostenere che la convenuta, dovendo aspettarsi richieste in tal senso, avrebbe dovuto premunirsi iniziando a lavorare sin dal momento della partenza delle figlie dal suo domicilio.\nL’appello merita di conseguenza accoglimento e il contributo alimentare per __________ e __________ __________ è stabilito con decorrenza 1° aprile 1994, ossia dalla data di presentazione dell’istanza.\n5. Gli oneri processuali seguono in linea di principio la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). In prima sede il Pretore ha compensato le ripetibili, per tenere conto della reciproca soccombenza. Le istanti avevano infatti chiesto un contributo alimentare superiore a quello accordato, mentre la madre si era opposta integralmente all’istanza. A giusta ragione quindi il primo giudice ha fatto astrazione del riparto aritmetico, la causa in esame essendo soggetta alla massima ufficiale (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, ad art. 148 n. 12). Nell’appello la convenuta ha postulato l’assegnazione di congrue ripetibili, senza tuttavia dare indicazioni concrete sulla somma desiderata. Il gravame si rivela quindi inammissibile su questo punto (Rep. 1993, 227)."}