{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-9_1995-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17198&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "18dcbd81f481882de05e52e283b53a9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.1995 11.1994.9"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.1995 11.1994.9"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.1995 11.1994.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:14", "Checksum": "ddb76096c1ea6a06d99dc63b2bf93eb1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.1995 11.1994.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Il gravame è tempestivo nonostante l’errato convincimento del legale sul tipo di rimedio, poiché il termine di 10 giorni è iniziato a decorrere il 17 novembre 1994 ed è scaduto lunedì 28 novembre 1994, primo giorno feriale dopo sabato 26 novembre (art. 131 cpv. 3 CPC).\nc) Le osservazioni presentate dalle istanti il 18 gennaio 1995 sono per contro tardive e devono essere estromesse dal fascicolo processuale. Il gravame è infatti pervenuto alla patrocinatrice delle appellate il 13 dicembre 1994 e il termine per le osservazioni scadeva quindi il 23 dicembre successivo.\n2. I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione (art. 276 cpv. 1 CC). L’obbligo di mantenimento dura, di principio, fino alla maggiore età del figlio. In caso di divorzio dei genitori il contributo per il mantenimento del figlio è stabilito alla stregua di una conseguenza accessoria dal giudice che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (art. 156 cpv. 2 CC). Il figlio che intende ottenere un aumento di tale contributo deve valersi quindi dell’art. 157 CC e far modificare la sentenza di divorzio (anche il figlio ha la legittimazione attiva: Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungesband 1991, nota 67 ad art. 157 CC).\na) In concreto __________ e __________ hanno promosso causa per ottenere dalla madre un contributo alimentare fino alla loro maggiore età. La loro azione mirava quindi alla modifica del dispositivo n. 2 della transazione giudiziale 15 luglio 1993, approvata dal Pretore (incarto n. __________) che a sua volta modificava la sentenza di divorzio pronunciata il 16 aprile 1980 dal tribunale distrettuale di __________. La causa non si fondava sull’art. 279 CC (invocato nell’istanza), bensì sull’art. 157 CC (DTF 120 II 177; S. Sandoz, Le point sur le droit de la famille, in: SJZ 91 [1995] p. 113; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4a edizione, Berna 1994, n. 22.02). L’azione non poteva pertanto proporsi con la procedura semplificata degli art. 425 segg. CPC (art. 280 cpv. 1 e 2 CC), essendo ancorata appunto all’art. 157 CC e non all’art. 279 o 286 CC. Basti ricordare, per analogia, che quando un’azione di mantenimento (soggetta alla procedura semplificata: art. 279 CC) è promossa insieme con un’azione di paternità (ovvero congiuntamente a un’azione non soggetta a tale procedura), occorre far capo alla procedura ordinaria (Hegnauer, op. cit., pag. 157, n. 21.05).\nb) Ne segue che l’intero processo davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna è stato trattato con una procedura diversa da quella stabilita dalla legge. Ora, l’art. 101 CPC non disciplina gli effetti di una simile disattenzione. L’ipotesi che gli atti compiuti siano nulli (art. 142 cpv. 1 CPC) può tuttavia essere esclusa, sia perché il giudice adito era senz’altro competente a decidere (Bühler/Spühler, op. cit., nota 39 ad art. 157 CC) sia perché il principio del contraddittorio è stato ossequiato (anche se in modo informe). Quanto ad un’eventuale annullabilità, il problema non merita particolare disamina già per il fatto che nessuna delle parti si è prevalsa di irregolarità processuali, né davanti al primo giudice, né in questa sede (art. 143 cpv. 2 CPC). Del resto entrambe le parti hanno avuto modo di far valere i loro diritti davanti a un’autorità di appello, munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. Non si può quindi dire che abbiano subito pregiudizi riparabili solo con l’annullamento della sentenza impugnata.\n3. Il Pretore, dopo aver accertato le disponibilità finanziarie dei genitori, ha stabilito il contributo alimentare per __________ in fr. 300.– mensili dal 1° luglio 1993 al 15 agosto 1994 e fr. 100.– dal 16 agosto 1994 alla maggiore età e quello per __________ in fr. 300.– mensili dall’11 aprile 1993 fino alla maggiore età. Il primo giudice ha in sostanza fatto decorrere l’obbligo contributivo della madre dall’anno precedente la presentazione dell’istanza per __________ e dall’effettivo trasferimento di __________ presso il padre. La ricorrente non contesta l’ammontare del contributo, ma unicamente il suo effetto retroattivo, adducendo che l’istanza 11 aprile 1994 non conteneva richieste a giudizio relative alla concessione retroattiva del contributo alimentare e che tale tema non era stato trattato in contraddittorio in prima sede, la discussione e le prove fornite essendo relative solo alla situazione economica delle parti nel 1994. Essa sostiene inoltre che il versamento di contributi alimentari retroattivi la condurrebbe all’indigenza, data la sua precaria situazione finanziaria.\na) Nell’ambito del diritto di filiazione vige la massima ufficiale illimitata (DTF 119 II 203 consid. 1; Bühler/Spühler, op. cit., n. 33 e 42 ad art. 156). Il giudice di ogni grado accerta d’ufficio e apprezza liberamente le prove, senza essere vincolato alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di mezzi probatori e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 118 II 93). La decisione del primo giudice non limita nemmeno il potere cognitivo dell’autorità di ricorso che può assumere le prove più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna, 1986, pag. 610 seg.)"}