{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-9_1995-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17198&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "18dcbd81f481882de05e52e283b53a9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.1995 11.1994.9"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.1995 11.1994.9"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.1995 11.1994.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:14", "Checksum": "ddb76096c1ea6a06d99dc63b2bf93eb1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.1995 11.1994.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n13 aprile 1995\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGalfetti, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. __________/1994 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 11 aprile 1994 da\n|\n|\n__________ __________ (rappresentate dal padre __________, patrocinato dall’avv. __________, __________)\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ (patrocinata dall’avv. __________)\n|\nesaminati gli atti,\nposti a giudizio i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione 28 novembre 1994 di __________ contro la sentenza 14 novembre 1994 emanata dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. Dal matrimonio di __________, 1949, e __________, 1954, sono nate il __________ 1977 le gemelle __________ e __________. Al momento del divorzio dei genitori, pronunciato il __________ 1980 dal Tribunale distrettuale di __________, le figlie sono state affidate alla madre, titolare dell’autorità parentale, mentre il padre è stato tenuto a partecipare al loro mantenimento con il versamento di un contributo alimentare. __________ si è risposata con __________ e si è trasferita con le figlie a __________, ove abita tuttora. In seguito a difficoltà insorte con il marito della madre, __________ si è trasferita dal padre il 16 dicembre 1992.\nIn data 28 aprile 1993 __________ ha avviato presso la Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna un’azione di modifica della sentenza di divorzio, chiedendo l’attribuzione dell’autorità parentale sulle figlie. __________ ha raggiunto la sorella presso il padre nell’estate 1993 e i genitori hanno sottoscritto il 15 luglio 1993 una transazione giudiziale, omologata dal Pretore, con la quale l’autorità parentale sulle figlie è stata trasferita al padre, alla madre è stato riconosciuto il diritto di visita più ampio possibile, e infine è stato soppresso il contributo di mantenimento a carico del padre (verbale 15 luglio 1993, incarto n. __________). Entrambe le giovani hanno terminato le scuole dell’obbligo nella primavera del 1994: __________ prosegue gli studi in vista di una formazione di maestra di scuola infantile, mentre __________ ha iniziato un apprendistato.\nB. __________ e __________, rappresentate dal padre, hanno introdotto l’11 aprile 1994 presso la Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna un’istanza di misure cautelari inaudita parte, fondata sull’art. 279 CC, con la quale hanno chiesto alla madre un contributo alimentare mensile di fr. 500.– ciascuna, indicizzabile, fino alla loro maggiore età, rispettivamente fino alla loro indipendenza economica.\nAll’udienza di discussione del 3 maggio 1994, le istanti hanno confermato le loro richieste, alle quali si è opposta la convenuta, adducendo che essa non svolgeva attività lucrativa e non poteva neppure contare sull’aiuto del marito, debitore di contributi alimentari nei confronti dei propri figli da un precedente matrimonio. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno proceduto al dibattimento finale, indetto il 24 ottobre 1994, ribadendo nei rispettivi memoriali conclusivi la propria tesi.\nStatuendo il 14 novembre 1994 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha condannato __________ a versare a __________ r un contributo alimentare di fr. 300.– mensili dal 1° luglio 1993 al 15 agosto 1994 e di fr. 100.– dal 16 agosto 1994 e a __________ r un contributo alimentare di fr. 300.– mensili dall’11 aprile 1993, da adeguare al rincaro. Il primo giudice non ha prelevato né spese né tassa di giustizia e ha compensato le ripetibili.\nC. __________ è insorta il 28 novembre 1994 con gravame denominato ricorso per cassazione, in cui chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, che i contributi alimentari a suo carico siano concessi solo dall’11 aprile 1994, subordinatamente postula l’annullamento della sentenza pretorile.\nD. Con decreto 1° dicembre 1994 la presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di effetto sospensivo.\nE. Nelle osservazioni 18 gennaio 1995 __________ e __________ propongono in ordine di dichiarare improponibile il gravame e nel merito ne postulano la reiezione, con integrale conferma del giudizio pretorile.\nConsiderato\nin diritto:\n1. a) Come risulta dall’istanza 11 aprile 1994 e dal cartone–elenco della Pretura, l’azione è stata trattata secondo la procedura speciale dell’assistenza fra parenti (art. 425 segg. CPC). La sentenza pretorile in tale ambito può essere impugnata nei modi e nelle forme stabilite per l’appello nel termine di 10 giorni non sospeso dalle ferie (art. 428 e 428bis CPC). Nonostante l’errata denominazione di ricorso per cassazione il gravame della convenuta può tuttavia essere considerato alla stregua di un appello, almeno per quanto riguarda la domanda principale, che rispetta tutte le formalità imposte dall'art. 309 CPC, in particolare postula precise modifiche della sentenza pretorile. La ricorrente contesta infatti la retroattività del contributo alimentare concesso alle istanti, che a suo avviso deve decorrere dalla data dell’istanza. La controparte non ha del resto subito in concreto alcun pregiudizio dall’errata indicazione del rimedio giuridico (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, ad art. 309 n. 8) e nulla si oppone quindi a considerare come un appello il gravame della convenuta. Altrettanto non può dirsi della domanda subordinata, che chiede l’annullamento puro e semplice della decisione di prima sede e quindi è irricevibile (art. 309 lett. e CPC)."}