Trattandosi di un mero procedimento incidentale, dovrebbe applicarsi poi l’art. 11 cpv. 1 TOA (ossia la formula pubblicata nel Bollettino dell’ordine degli avvocati 1991 n. 1 pag. 15; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, ad art. 150 n. 2). Anche se si volesse tener conto solo del dispendio orario, in concreto il patrocinatore dell’attore ha replicato per scritto all’eccezione avversaria e ha partecipato all’udienza preliminare indetta allo scopo, trasferendosi da Mendrisio a Lugano. Si possono riconoscergli quindi 5 ore di lavoro rimunerate fr. 240.– l’una (la controversia procedurale, ancorché per certi versi pretestuosa, non era di facilissima soluzione).