Nell’applicazione della tariffa il Pretore dispone di un potere di apprezzamento che può essere censurato solo per eccesso o per abuso. Ora, la tariffa prevede all’art. 14 cpv. 1 che nelle cause di stato l’onorario del patrocinatore è compreso tra fr. 1000.– e fr. 25 000.–. Tra il minimo e il massimo dell’art. 14 cpv. 1 TOA la rimunerazione va definita secondo i criteri generali dell’art. 8 TOA (e non solo in funzione del criterio orario). Trattandosi di un mero procedimento incidentale, dovrebbe applicarsi poi l’art. 11 cpv.