Ne discende che le censure di appello su questo punto, non prive di gratuito formalismo, devono essere respinte. 4. In via subordinata l'appellante contesta l'ammontare delle ripetibili accordate dal primo giudice alla parte attrice, che ritiene eccessivo in considerazione del tempo impiegato dal patrocinatore di controparte per discutere l'eccezione. Nella determinazione dell’indennità per ripetibili, il giudice si ispira alla Tariffa dell’Ordine degli avvocati, che ha però solo valore orientativo (art. 150 cpv. 2 CPC; Rep. 1985 96). Nell’applicazione della tariffa il Pretore dispone di un potere di apprezzamento che può essere censurato solo per eccesso o per abuso.