La circostanza che il Procuratore generale rinunci per motivi di opportunità a far uso della facoltà conferitagli dalla legge di procedura cantonale nulla muta alla difformità della procedura seguita. L'assenza di notificazione al Procuratore generale non comporta tuttavia la nullità della sentenza in questione. Il legislatore ticinese ha sancito all’art. 146 CPC il principio secondo cui una sentenza può essere dichiarata nulla, per evidenti ragioni di sicurezza giuridica, solo in esito a una procedura di ricorso (DTF 117 Ia 180 consid. 5b; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, pag. 154, 173 e 174; Rep. 1967 p. 125, nota a sentenza).