È pacifico che in concreto la sentenza 2 novembre 1994 non è stata intimata al Procuratore generale, in contrasto con quanto prevede l'art. 35 CPC. È infatti evidente che il diritto di presentare appello, conferito da tale norma al Ministero pubblico nelle cause di stato e di famiglia, presuppone la notificazione di tali sentenze al magistrato penale. La prassi seguita dalla Pretura di Lugano non corrisponde pertanto alle norme previste dal CPC e dovrà essere modificata. La circostanza che il Procuratore generale rinunci per motivi di opportunità a far uso della facoltà conferitagli dalla legge di procedura cantonale nulla muta alla difformità della procedura seguita.