{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-7_1995-06-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17197&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "735493a7e3470ca6ecebe70ca0a61d7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.06.1995 11.1994.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.06.1995 11.1994.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.06.1995 11.1994.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:22", "Checksum": "d34aefa316c775581e1af6aff3d60f73", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.06.1995 11.1994.7\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. L’appellante adduce che la sentenza di disconoscimento non sarebbe comunque cresciuta in giudicato in difetto di intimazione al Ministero pubblico. È pacifico che in concreto la sentenza 2 novembre 1994 non è stata intimata al Procuratore generale, in contrasto con quanto prevede l'art. 35 CPC. È infatti evidente che il diritto di presentare appello, conferito da tale norma al Ministero pubblico nelle cause di stato e di famiglia, presuppone la notificazione di tali sentenze al magistrato penale. La prassi seguita dalla Pretura di Lugano non corrisponde pertanto alle norme previste dal CPC e dovrà essere modificata. La circostanza che il Procuratore generale rinunci per motivi di opportunità a far uso della facoltà conferitagli dalla legge di procedura cantonale nulla muta alla difformità della procedura seguita.\nL'assenza di notificazione al Procuratore generale non comporta tuttavia la nullità della sentenza in questione. Il legislatore ticinese ha sancito all’art. 146 CPC il principio secondo cui una sentenza può essere dichiarata nulla, per evidenti ragioni di sicurezza giuridica, solo in esito a una procedura di ricorso (DTF 117 Ia 180 consid. 5b; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, pag. 154, 173 e 174; Rep. 1967 p. 125, nota a sentenza). Una sentenza non impugnata, come in concreto, non può più essere eccepita di nullità dopo la scadenza del termine di ricorso. Del resto la sentenza di disconoscimento non ha forza di cosa giudicata nei confronti dell’appellante, che ha potuto – e potrà – far valere tutti i suoi mezzi di difesa nella causa contro di lui promossa. Ne discende che le censure di appello su questo punto, non prive di gratuito formalismo, devono essere respinte.\n4. In via subordinata l'appellante contesta l'ammontare delle ripetibili accordate dal primo giudice alla parte attrice, che ritiene eccessivo in considerazione del tempo impiegato dal patrocinatore di controparte per discutere l'eccezione.\nNella determinazione dell’indennità per ripetibili, il giudice si ispira alla Tariffa dell’Ordine degli avvocati, che ha però solo valore orientativo (art. 150 cpv. 2 CPC; Rep. 1985 96). Nell’applicazione della tariffa il Pretore dispone di un potere di apprezzamento che può essere censurato solo per eccesso o per abuso. Ora, la tariffa prevede all’art. 14 cpv. 1 che nelle cause di stato l’onorario del patrocinatore è compreso tra fr. 1000.– e fr. 25 000.–. Tra il minimo e il massimo dell’art. 14\ncpv. 1 TOA la rimunerazione va definita secondo i criteri generali dell’art. 8 TOA (e non solo in funzione del criterio orario). Trattandosi di un mero procedimento incidentale, dovrebbe applicarsi poi l’art. 11 cpv. 1 TOA (ossia la formula pubblicata nel Bollettino dell’ordine degli avvocati 1991 n. 1 pag. 15; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, ad art. 150 n. 2). Anche se si volesse tener conto solo del dispendio orario, in concreto il patrocinatore dell’attore ha replicato per scritto all’eccezione avversaria e ha partecipato all’udienza preliminare indetta allo scopo, trasferendosi da Mendrisio a Lugano. Si possono riconoscergli quindi 5 ore di lavoro rimunerate fr. 240.– l’una (la controversia procedurale, ancorché per certi versi pretestuosa, non era di facilissima soluzione). L’indennità di fr. 1200.– per ripetibili non è quindi il risultato né di un eccesso né di un abuso del potere di apprezzamento del primo giudice e la domanda subordinata di appello deve pertanto essere respinta.\n5. L’appellante risulta così essere totalmente soccombente sia sulla domanda principale che sulla subordinata. Visto il principio sancito dall'art. 148 cpv. 1 CPC gli oneri processuali in questa sede sono quindi posti a carico di __________ in misura integrale. Non si giustifica per contro riconoscere all’appellato, che ha rinunciato a presentare osservazioni all’appello, un’indennità per ripetibili.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia:\n1. L’appello è respinto.\n2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 300.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 350.–\nsono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\n– avv. __________\n– avv. __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,\nSezione 6.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente Il segretario"}