L’istanza in esame deve pertanto essere respinta senza ulteriore disamina, vista la carenza di legittimazione attiva dell’istante per presentare l’atto omesso. All’interessata resta comunque garantito il diritto di chiedere la revoca del provvedimento di interdizione secondo l’art. 433 cpv. 3 CC. 5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi posti a carico dell’istante. Data la particolarità della fattispecie, si giustifica di contenere la tassa di giustizia e di prescindere dall’assegnazione di ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. L’istanza è respinta.