2) – per parti devono essere intesi unicamente l’istante e l’interdicendo. Le persone legittimate a presentare istanza di interdizione non possono quindi interporre ricorso contro la decisione sull’interdizione se non hanno inoltrato esse medesime l’istanza, partecipando alla procedura di prima sede in qualità di istanti (Schnyder/Murer, op. cit., n. 100 e 171 ad art. 373 CC).