Facendo uso della delega contenuta all’art. 373 CC il legislatore ticinese ha esteso la categoria dei possibili richiedenti l’interdizione ai coniugi, zii, nipoti, fratelli senza limitazioni, alla delegazione tutoria del luogo di domicilio, al procuratore pubblico e al magistrato dei minorenni (art. 66 RTC.). Il diritto cantonale non precisa tuttavia il concetto di parti e se ne può dedurre che non ha inteso scostarsi dalla nozione stabilita dal diritto federale, giusta la quale – come visto in precedenza (consid. 2) – per parti devono essere intesi unicamente l’istante e l’interdicendo.