In concreto si tratta quindi di determinare se l’istante aveva la qualità di parte nella procedura d’interdizione relativa alla sorella, ciò che avrebbe comportato per l’autorità tutoria l’obbligo di notificarle le sue decisioni. a) Facendo uso della delega contenuta all’art. 373 CC il legislatore ticinese ha esteso la categoria dei possibili richiedenti l’interdizione ai coniugi, zii, nipoti, fratelli senza limitazioni, alla delegazione tutoria del luogo di domicilio, al procuratore pubblico e al magistrato dei minorenni (art. 66 RTC.).