3. L’istante ascrive al Consiglio di Stato una violazione dell’art. 76 (RTC), per non averle questi notificato la decisione di interdizione. L’art. 76 cpv. 1 RTC, nel testo in vigore il 9 marzo 1994, data alla quale è stata emanata la contestata decisione, prevedeva che la decisione del Consiglio di Stato, motivata in fatto e in diritto, è (“sarà”) intimata alle parti. In concreto si tratta quindi di determinare se l’istante aveva la qualità di parte nella procedura d’interdizione relativa alla sorella, ciò che avrebbe comportato per l’autorità tutoria l’obbligo di notificarle le sue decisioni.