Per contro, secondo il diritto federale – contrariamente a quanto vale per l’interdicendo – all’istante non è dato ricorso contro la decisione di interdizione (Schnyder/Murer op. cit., n. 22, 27, 177 ad art. 373 CC; DTF 64 II 181 seg.), e ciò quand’anche potesse prevalersi di un “interesse” ai sensi degli art. 420 e 433 cpv. 3 CC. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, agendo diversamente si lederebbero gli interessi dell’interdicendo stesso e si creerebbero difficoltà di ordine pratico (DTF 87 II 130; 64 II 181). Infine, il diritto federale prevede che la decisione di interdizione deve essere notificata alle parti (Schnyder/Murer, op. cit., n. 19, 150 ad art. 373 CC).