Il diritto federale prevede in particolare che possono postulare la citata misura l’interdicendo stesso (art. 372 CC), l’autorità tutoria del luogo di attinenza (art. 378 cpv. 1 CC) e, per loro protezione, i beneficiari rispettivamente i debitori di prestazioni di assistenza tra parenti (art. 328 CC), riservata ai Cantoni la facoltà di estendere la cerchia dei richiedenti (Schnyder/Murer, op. cit., n. 85 a 94 ad art. 373 CC). Il diritto federale garantisce all’istante (secondo il diritto federale e cantonale) la qualità di parte nella procedura di interdizione (Schnyder/Murer, op. cit., n. 14, 84, 97 ad art. 373 CC;