1 CC i Cantoni stabiliscono la procedura di interdizione nei limiti fissati dal diritto federale. Entro tali limiti essi sono liberi di emanare norme legali, in particolare per quel che concerne le autorità e le istanze competenti o la legittimazione attiva delle parti (Schnyder/Murer, Commentario bernese, 3a ed., Berna 1982, n. 8, 12, 40 segg., n. 168 ad art. 373 CC). Il diritto federale prevede in particolare che possono postulare la citata misura l’interdicendo stesso (art. 372 CC), l’autorità tutoria del luogo di attinenza (art. 378 cpv.