La restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l’istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio, segnatamente perché senza sua colpa ignorava la scadenza del termine (art. 137 lett. a CPC); la domanda deve essere formulata entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento (art. 139 CPC). 2. Secondo l’art. 373 cpv. 1 CC i Cantoni stabiliscono la procedura di interdizione nei limiti fissati dal diritto federale.