Essa sostiene di non avere ricevuto copia di tale decisione e di avere appreso della sua esistenza dalla decisione 28 ottobre 1994 di nomina del tutore, regolarmente intimatale. La mancata notifica lederebbe l’art. 76 del Regolamento sulle tutele e curatele (di seguito RTC), giusta il quale la decisione di interdizione deve essere trasmessa alle parti, a giudizio dell’istante dovendosi intendere per parti anche i familiari dell’interdicendo. L’inosservanza del termine di ricorso di 30 giorni non essendole imputabile, l’istanza – tempestiva – sarebbe fondata.