{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-6_1995-08-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17196&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2886ec33c50c96de15b227101b96fcd7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.08.1995 11.1994.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.08.1995 11.1994.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.08.1995 11.1994.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:00", "Checksum": "06ad4c4042da63fb67a1661b479a9e8e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.08.1995 11.1994.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Secondo l’art. 373 cpv. 1 CC i Cantoni stabiliscono la procedura di interdizione nei limiti fissati dal diritto federale. Entro tali limiti essi sono liberi di emanare norme legali, in particolare per quel che concerne le autorità e le istanze competenti o la legittimazione attiva delle parti (Schnyder/Murer, Commentario bernese, 3a ed., Berna 1982, n. 8, 12, 40 segg., n. 168 ad art. 373 CC).\nIl diritto federale prevede in particolare che possono postulare la citata misura l’interdicendo stesso (art. 372 CC), l’autorità tutoria del luogo di attinenza (art. 378 cpv. 1 CC) e, per loro protezione, i beneficiari rispettivamente i debitori di prestazioni di assistenza tra parenti (art. 328 CC), riservata ai Cantoni la facoltà di estendere la cerchia dei richiedenti (Schnyder/Murer, op. cit., n. 85 a 94 ad art. 373 CC). Il diritto federale garantisce all’istante (secondo il diritto federale e cantonale) la qualità di parte nella procedura di interdizione (Schnyder/Murer, op. cit., n. 14, 84, 97 ad art. 373 CC; DTF 112 II 484) e gli conferisce la legittimazione a inoltrare ricorso per riforma al Tribunale federale (Schnyder/Murer, op. cit., n. 116, 170 ad art. 373 CC). Nei limiti e secondo le forme sancite dal diritto cantonale, l’istante può inoltre impugnare il giudizio davanti alle autorità cantonali, sempreché il gravame sia rivolto contro una decisione che ha respinto la sua istanza di interdizione (Schnyder/Murer, op. cit., n. 100, 116 ad art. 373 CC). Per contro, secondo il diritto federale – contrariamente a quanto vale per l’interdicendo – all’istante non è dato ricorso contro la decisione di interdizione (Schnyder/Murer op. cit., n. 22, 27, 177 ad art. 373 CC; DTF 64 II 181 seg.), e ciò quand’anche potesse prevalersi di un “interesse” ai sensi degli art. 420 e 433 cpv. 3 CC. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, agendo diversamente si lederebbero gli interessi dell’interdicendo stesso e si creerebbero difficoltà di ordine pratico (DTF 87 II 130; 64 II 181). Infine, il diritto federale prevede che la decisione di interdizione deve essere notificata alle parti (Schnyder/Murer, op. cit., n. 19, 150 ad art. 373 CC).\n3. L’istante ascrive al Consiglio di Stato una violazione dell’art. 76 (RTC), per non averle questi notificato la decisione di interdizione. L’art. 76 cpv. 1 RTC, nel testo in vigore il 9 marzo 1994, data alla quale è stata emanata la contestata decisione, prevedeva che la decisione del Consiglio di Stato, motivata in fatto e in diritto, è (“sarà”) intimata alle parti. In concreto si tratta quindi di determinare se l’istante aveva la qualità di parte nella procedura d’interdizione relativa alla sorella, ciò che avrebbe comportato per l’autorità tutoria l’obbligo di notificarle le sue decisioni.\na) Facendo uso della delega contenuta all’art. 373 CC il legislatore ticinese ha esteso la categoria dei possibili richiedenti l’interdizione ai coniugi, zii, nipoti, fratelli senza limitazioni, alla delegazione tutoria del luogo di domicilio, al procuratore pubblico e al magistrato dei minorenni (art. 66 RTC.). Il diritto cantonale non precisa tuttavia il concetto di parti e se ne può dedurre che non ha inteso scostarsi dalla nozione stabilita dal diritto federale, giusta la quale – come visto in precedenza (consid. 2) – per parti devono essere intesi unicamente l’istante e l’interdicendo. Le persone legittimate a presentare istanza di interdizione non possono quindi interporre ricorso contro la decisione sull’interdizione se non hanno inoltrato esse medesime l’istanza, partecipando alla procedura di prima sede in qualità di istanti (Schnyder/Murer, op. cit., n. 100 e 171 ad art. 373 CC). Ne discende che la tesi dell’istante, secondo cui la notifica deve essere effettuata anche ai familiari, non trova appoggio nei materiali legislativi e non può essere seguita.\nb) Nel caso qui in esame, l’interdizione è stata chiesta dalla Delegazione tutoria di __________, e di conseguenza l’istante non è parte ai sensi di legge (art. 76 RTC), per cui a ragione il Consiglio di Stato non le ha notificato copia della decisione. Infatti __________, che non era istante, non poteva ricorrere contro la decisione di interdizione. La sua istanza di restituzione in intero deve dunque essere respinta.\nLa questione di sapere, infine, se al momento dell’adozione della contestata decisione il Consiglio di Stato fosse effettivamente a conoscenza del rapporto del Centro regionale di sicurezza sociale – come sostiene l’istante e nega la convenuta –nulla cambia ai fini del presente giudizio. In entrambi i casi, infatti, a __________ mancherebbe comunque la legittimazione attiva per ricorrere.\n4. L’istanza in esame deve pertanto essere respinta senza ulteriore disamina, vista la carenza di legittimazione attiva dell’istante per presentare l’atto omesso. All’interessata resta comunque garantito il diritto di chiedere la revoca del provvedimento di interdizione secondo l’art. 433 cpv. 3 CC.\n5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi posti a carico dell’istante. Data la particolarità della fattispecie, si giustifica di contenere la tassa di giustizia e di prescindere dall’assegnazione di ripetibili.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\npronuncia:\n1. L’istanza è respinta.\n2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 70.–\nb) spese fr. 30.–\nfr. 100.–\nsono posti a carico dell’istante. Non si attribuiscono ripetibili.\n3. Intimazione:\n- avv. __________\n- Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni, __________\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}