{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-6_1995-08-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17196&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2886ec33c50c96de15b227101b96fcd7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.08.1995 11.1994.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.08.1995 11.1994.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.08.1995 11.1994.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:00", "Checksum": "06ad4c4042da63fb67a1661b479a9e8e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.08.1995 11.1994.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n11 agosto 1995\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney–Colombo,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGalfetti, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini del 18 novembre 1994 promossa da\n|\n|\n__________ (__________) (patrocinata dall’avv. __________),\n|\n|\n|\n|\ncon cui chiede di essere reintegrata nel termine per ricorrere contro la decisione di interdizione di __________ (n. __________), emessa il 9 marzo 1994 dal Consiglio di Stato;\nviste le osservazioni presentate il 23 dicembre 1994 dalla Divisione degli interni,\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolta l’istanza 18 novembre 1994 di __________ con cui chiede la restituzione in intero del termine per ricorrere contro la decisione di interdizione di __________, __________a, emessa il 9 marzo 1994 dal Consiglio di Stato;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nritenuto\nin fatto:\nA. __________, cittadina portoghese, risiede in Svizzera dal 1985. Il 5 maggio 1990 ha dato alla luce il figlio __________, che è stato riconosciuto dal padre __________.\nB. Nel 1991 __________ a ha cominciato a manifestare i sintomi di una grave malattia psichica (cfr. rapporto 10 febbraio 1994 dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale) che ha condotto a un rapido deterioramento delle sue condizioni di salute e che dal 1993 richiede la sua durevole ospedalizzazione. Il 27 maggio 1993 la Delegazione tutoria di __________ l’ha provvisoriamente sospesa dall’esercizio dei diritti civili, nominandole un rappresentante ai sensi dell’art. 386 cpv. 2 CC (risoluzione n. 9536). Con giudizio separato di stessa data, la citata autorità le ha inoltre tolto la custodia del figlio, istituendo a favore di quest’ultimo una curatela secondo l’art. 308 CC e procedendo alla nomina del curatore (risoluzione n. __________).\nIl 28 maggio successivo la medesima Delegazione tutoria ha inoltrato al Consiglio di Stato un’istanza di interdizione di __________ per causa di infermità e debolezza mentale (art. 369 CC). La richiesta è stata respinta il 26 ottobre 1993. Con istanza di revisione del 7 dicembre 1993 la Delegazione tutoria ha riproposto il provvedimento di interdizione. In accoglimento della richiesta, il 9 marzo 1994 il Consiglio di Stato ha dichiarato interdetta la persona in causa in virtù dell’art. 369 CC, facendo inoltre obbligo all’istante di procedere alla nomina di un tutore e di revocare la rappresentanza ordinata il 27 maggio 1993.\nC. Con risoluzione del 28 ottobre 1994 (n. __________ ) la Delegazione tutoria di __________ ha nominato un tutore a __________ a nella persona di __________, tutore ufficiale. Oltre a ciò ha revocato la rappresentanza ai sensi dell’art. 386 CC, ha adottato disposizioni sul patrimonio della pupilla e ha notificato la decisione ai parenti di quest’ultima in Portogallo per il tramite del Consolato generale a Zurigo. Con risoluzione separata di stessa data (n. __________) la citata autorità ha inoltre trasferito l’autorità parentale su Francesco al padre, e ha istituito a favore del figlio una curatela ai sensi dell’art. 307 CC.\nNel corso dell’estate/autunno 1993 (non è nota la data precisa), __________ – sorella di __________ – ha manifestato alla Delegazione tutoria il desiderio di occuparsi della congiunta e del nipote, in Portogallo. Sulla proposta si è espresso in termini positivi anche il Centro regionale di sicurezza sociale del Portogallo, in un rapporto del 10 settembre 1993.\nD. Con istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini del 18 novembre 1994, inoltrata alla I Camera civile del Tribunale d’appello, __________ chiede di essere reintegrata nel termine per ricorrere contro la decisione di interdizione. Essa sostiene di non avere ricevuto copia di tale decisione e di avere appreso della sua esistenza dalla decisione 28 ottobre 1994 di nomina del tutore, regolarmente intimatale. La mancata notifica lederebbe l’art. 76 del Regolamento sulle tutele e curatele (di seguito RTC), giusta il quale la decisione di interdizione deve essere trasmessa alle parti, a giudizio dell’istante dovendosi intendere per parti anche i familiari dell’interdicendo. L’inosservanza del termine di ricorso di 30 giorni non essendole imputabile, l’istanza – tempestiva – sarebbe fondata.\nE. Nelle osservazioni del 23 dicembre 1994 la Divisione degli interni propone di respingere l’istanza di restituzione in intero, sostenendo che all’istante difetta la qualità di parte nel procedimento di interdizione.\nConsiderato\nin diritto:\n1. Giusta l’art. 12 LPAmm – applicabile alle procedure di interdizione – la restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dal Codice di procedura civile ed è decisa senza contraddittorio. L’istanza è da proporre al giudice competente a trattare l’atto omesso (Rep 1979 __________): trattandosi della reintegrazione nel termine per presentare ricorso contro una decisione di interdizione, la domanda deve essere presentata alla I Camera civile del Tribunale d’appello, competente per esaminare il gravame (art. 76 RTC).\nLa restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l’istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio, segnatamente perché senza sua colpa ignorava la scadenza del termine (art. 137 lett. a CPC); la domanda deve essere formulata entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento (art. 139 CPC)."}