Nel caso deciso all’epoca, però, nessuno dei comproprietari si occupava dell’amministrazione, diversamente da quanto accade nella fattispecie, ed era quindi urgente la nomina di un amministratore che si occupasse dei beni oggetto dell’azione di scioglimento della comproprietà. Il rischio di un danno incombente e difficilmente riparabile alla comproprietà stessa potrebbe invero giustificare, a ben determinate condizioni, la nomina di un amministratore in via cautelare (I CCA 5 ottobre 1989 in re G. / O.) ma nel caso concreto l’istante non ha reso verosimile che tale provvedimento sia urgente ed indispensabile per salvaguardare il valore della proprietà immobiliare e mantenerla idonea all’uso