Considerato in diritto: 1. Secondo l'art. 376 cpv. 1 CPC il giudice può ordinare, su istanza di parte, un provvedimento cautelare quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. Occorre quindi che la parte istante dimostri o almeno renda verosimile gli estremi di cui alla norma in discussione, ossia oltre all’urgenza del provvedimento ed alla necessità di prevenire un danno considerevole, la possibilità di esito favorevole della lite. La ricorrenza di tali elementi deve essere esaminata d’ufficio (Rep.