{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-5_1995-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17195&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1a6a1bc960c13d38d8fa6492aaa9df33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.03.1995 11.1994.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.03.1995 11.1994.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.03.1995 11.1994.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:01", "Checksum": "def15c4c3ebce5c795742ed8cbf2c1cd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.03.1995 11.1994.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL'appellante, censurando il decreto del Pretore, sostiene che il requisito dell'urgenza deve essere valutato alla luce del comportamento di __________ e della situazione litigiosa che si è creata. In particolare l’attrice adduce che __________ “non ha prodotto alcun rendiconto, non ha distribuito alcun reddito locativo, non ha tenuto in nessun conto la richiesta di incassare in modo separato le pigioni, non confondendole con quelle della Comunione ereditaria, rispettivamente con i suoi conti personali” e non ritira nemmeno le raccomandate (appello, pag. 6). Tali comportamenti e situazioni, se giustamente interpretati, comporterebbero a parere della ricorrente l'urgente designazione di un'amministrazione neutrale tendente a una gestione trasparente e imparziale nei confronti dei vari comproprietari, dal momento che quando un solo comproprietario amministra e gode, sia pure con il consenso di altri comproprietari, è evidente che lo stesso bene comune ne soffre, giacché non vi è nessun interesse a valorizzare convenientemente la resa dell'immobile e a effettuare quei lavori di manutenzione necessari al mantenimento del suo valore.\n3. Nel caso concreto, la parte attrice ritiene che il requisito dell'urgenza sia dato già per l’esistenza di una situazione di conflitto fra le parti, che non può esserle ragionevolmente imposta per tutta la durata della causa di merito e a sostegno di tale argomentazione cita la giurisprudenza pubblicata in Rep. 1947, pag. 40/41. Nel caso deciso all’epoca, però, nessuno dei comproprietari si occupava dell’amministrazione, diversamente da quanto accade nella fattispecie, ed era quindi urgente la nomina di un amministratore che si occupasse dei beni oggetto dell’azione di scioglimento della comproprietà. Il rischio di un danno incombente e difficilmente riparabile alla comproprietà stessa potrebbe invero giustificare, a ben determinate condizioni, la nomina di un amministratore in via cautelare (I CCA 5 ottobre 1989 in re G. / O.) ma nel caso concreto l’istante non ha reso verosimile che tale provvedimento sia urgente ed indispensabile per salvaguardare il valore della proprietà immobiliare e mantenerla idonea all’uso (art. 647 cpv. 2 n. 1 CC). L’appello si dilunga infatti in generiche affermazioni sulla necessità di valorizzare gli immobili durante la causa di merito, senza tuttavia indicare quali concreti interventi siano necessari.\nNé le circostanze evocate nel gravame a carico dell’amministratore di fatto rendono verosimile che la sua inazione o la sua incapacità siano dannose per la cosa. Dagli atti traspare infatti che __________, unitamente alle altre convenute, ha esibito un rendiconto, ancorché succinto, sui redditi di alcune delle proprietà immobiliari (doc. 2) ed ha provveduto al versamento di fr. 30’000.–, corrispondenti alla quota parte di un quinto (doc. 1 e 3). È altresì vero che il conteggio in questione riguarda solo le particelle n. __________ e __________ e che quest’ultimo fondo è di spettanza della Comunione ereditaria __________, estranea all’attrice, ma ciò non toglie che esponga chiaramente i redditi dell’una e dell’altra particella, consentendo così alle interessate di dividere fra di loro l’importo versato al loro comune rappresentante. Vi è da rilevare, a questo proposito, che le particelle n. __________ e __________ RFD __________ e __________ RFD __________ non sono produttive (prato, cfr. doc. A) e che la particella n. __________ RFD __________ è occupata da __________, con il consenso delle altre comproprietarie, che rappresentano la maggioranza (cfr. art. 647b cpv. 1 CC). D’altra parte non risulta neppure che l’appellante abbia diffidato l’amministratore di fatto chiedendo un conteggio più preciso o che le sia stato negato il diritto di verificare i documenti giustificativi, l’unica raccomandata prodotta in atti riguardando l’uso personale della particella n. __________ RFD __________ e non l’amministrazione della comproprietà (cfr. doc. D).\nLa censura relativa al mancato ritiro delle raccomandate è poi eccessiva, quando si pensi che in realtà si tratta di un episodio isolato (doc. D), la seconda raccomandata non ritirata essendo stata inviata a una delle altre comproprietarie e non all’amministratore di fatto (doc. C). Neppure l’asserita circostanza che __________ abbia omesso di comunicare all’istante il contenuto dei contratti di locazione da lui stipulati e il nome dei conduttori, nonostante svariate richieste in tal senso – peraltro non comprovate nella presente causa –, è idonea a sorreggere la tesi dell’appellante, dal momento che tale omissione non configura alcun danno concreto.\nIn sintesi, quindi, a questo stadio della causa non sono stati resi verosimili né l’urgenza di procedere alla designazione di un amministratore né l’esistenza di danni incombenti e difficilmente riparabili, motivo per cui la decisione del Pretore deve essere confermata, con conseguente reiezione integrale dell’appello.\n6. Gli oneri processuali seguono di principio la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e di conseguenza restano a carico dell’appellante, che dovrà rifondere alle controparti un adeguato importo per ripetibili di appello.\nPer i quali motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia:\n1. L’appello è respinto e il decreto impugnato confermato.\n2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in\na) tassa di giustizia fr. 250.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 300.–\nsono a carico di __________, che rifonderà a __________, __________, __________ e __________ l'importo complessivo di fr. 800.– per ripetibili di appello.\n3. Intimazione a .\n– avv. __________\n– avv. __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente: Il segretario:"}