{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-5_1995-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17195&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1a6a1bc960c13d38d8fa6492aaa9df33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.03.1995 11.1994.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.03.1995 11.1994.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.03.1995 11.1994.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:01", "Checksum": "def15c4c3ebce5c795742ed8cbf2c1cd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.03.1995 11.1994.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n9 marzo 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente,\n|\n||||\n|\nsegretario: |\nNani |\nsedente per statuire nella causa n. 1917 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, promossa con petizione del 24 maggio 1994 da\n|\n|\n__________, (patrocinata dall’avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________, __________, __________, __________, (tutti patrocinati dall’avv. __________)\n|\nletti ed esaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto l'appello del 14 novembre 1994 di __________ contro il decreto 2 novembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2.\n2. Il giudizio sulle spese e ripetibili\nRitenuto\nin fatto:\nA. A seguito di una donazione immobiliare avvenuta nel maggio 1992 __________ è divenuta comproprietaria nella misura di 1/5, unitamente a __________, __________, __________ e __________, delle particelle n. __________, __________ e __________ RFD __________ come pure delle particelle n. __________ e __________ RFD __________.\nB. Il 24 maggio 1994 __________ ha introdotto una petizione alla Pretura del Distretto di Lugano per chiedere la divisione della comproprietà, previo allestimento di una perizia atta a stabilirne il valore venale. Inoltre l'attrice ha chiesto l'adozione di un provvedimento cautelare inteso alla nomina di un amministratore giudiziario, asserendo che il comproprietario __________, che amministra di fatto la comproprietà, non solo non era mai stato nominato formalmente amministratore ma sarebbe anche venuto meno alle regole fondamentali di una buona gestione. In particolare l’attrice sostiene che __________ non avrebbe mai presentato resoconti sul rendimento degli immobili, non avrebbe mai sottoposto per l’approvazione rispettivamente per visione i contratti di locazione con sé medesimo e con tale __________, non pagherebbe alcun indennizzo per l'utilizzazione del fondo n. __________ RFD __________, avrebbe modificato o riattato quest’ultimo immobile senza informare l'attrice e senza presentare alcun resoconto relativo alle spese e alla provenienza dei mezzi utilizzati.\nAll'udienza del 28 giugno 1994, indetta per la discussione della provvisionale, l'attrice ha sottolineato la sussistenza del pericolo che __________ approfitti della situazione di fatto che si è venuta a creare per tentare di protrarre lo scioglimento della comproprietà, continuando a godere degli indebiti vantaggi a detrimento della comproprietà e dei diritti di godimento della stessa. Essa ha chiesto la nomina di un amministratore d'ufficio che si occupi della gestione della comproprietà e che regoli le condizioni finanziarie di tale godimento. Tutti i convenuti si sono opposti alla richiesta, non ritenendo sussistere gli estremi dell'adozione del provvedimento cautelare.\nC. Statuendo il 2 novembre 1994 il Pretore ha respinto l’istanza cautelare e ha caricato la tassa di giustizia di fr. 300.– all’attrice, tenuta inoltre a rifondere ai convenuti fr. 500.– per ripetibili.\nD. __________ è insorta con appello 14 novembre 1994, nel quale postula, in riforma del decreto impugnato, l’accoglimento dell’istanza cautelare, con protesta di spese e ripetibili.\nE. Gli appellati chiedono nelle osservazioni 9 dicembre 1994 la reiezione integrale dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.\nConsiderato\nin diritto:\n1. Secondo l'art. 376 cpv. 1 CPC il giudice può ordinare, su istanza di parte, un provvedimento cautelare quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. Occorre quindi che la parte istante dimostri o almeno renda verosimile gli estremi di cui alla norma in discussione, ossia oltre all’urgenza del provvedimento ed alla necessità di prevenire un danno considerevole, la possibilità di esito favorevole della lite. La ricorrenza di tali elementi deve essere esaminata d’ufficio (Rep. 1981 165, 1983 273)\nIl requisito del danno considerevole è dato allorché dal ritardo a procedere potrebbe derivare all’istante un pregiudizio grave e difficilmente riparabile (Rep. 1983 115). L’urgenza è data nei casi in cui esiste l’impellente necessità di togliere subito gravi inconvenienti la cui sopportazione non può essere ragionevolmente imposta al richiedente per l'intera durata della causa di merito (vedi Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, ad art. 376 nota 4; Rep. 1934 372, 1981 351, 1988 351).\n2. Il Pretore nel decreto del 2 novembre 1994 ha negato i requisiti dell'urgenza e del danno grave, imminente, difficilmente riparabile e ha rilevato in particolare che l’attrice non aveva portato a tale riguardo elementi probatori sufficienti. Tra i motivi addotti dal primo giudice a sostegno della propria decisione vi è inoltre la circostanza che l’istante, comproprietaria dal 1992 (doc. A), aveva atteso quasi due anni per richiedere misure cautelari."}