La questione dovrà essere chiarita nell’ambito della causa di merito intesa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale. L’appello deve quindi essere accolto e la decisione impugnata modificata. 6. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono pertanto poste a carico della convenuta, sia in prima sede che in appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è accolto e il decreto impugnato è così riformato : I. L’istanza è accolta. II. È ordinata l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori per l’importo di fr.