In siffatte circostanze si deve ammettere che vi è stata rescissione parziale del contratto limitatamente all’impianto di riscaldamento il 14 maggio 1993, mentre è dubbia la rescissione relativa alle opere da sanitario. D’altra parte, contrariamente all’assunto della parte appellata, non si può dedurre dalla lettera 21 maggio 1993 dell’istante, in cui preannunciava la liquidazione dei lavori, che a quel momento l’opera fosse già stata consegnata e i lavori ultimati. Infatti nel medesimo scritto __________ si era ancora riservato di prendere posizione sull’offerta della controparte di completare gli interventi sanitari.