Tale impostazione, favorevole al richiedente, si spiega con il fatto che, vista la brevità del termine di perenzione, il rifiuto dell’iscrizione provvisoria del diritto comporterebbe per l’istante la perdita del diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale. Al contrario, l’accoglimento dell’iscrizione provvisoria, in caso di mancata conferma nella procedura di merito, condurrebbe solo a un aggravio temporaneo del fondo del convenuto, peraltro evitabile mediante fornitura di garanzie (art. 839 cpv. 3 CC; DTF 86 I 269 seg.; Schumacher, op. cit., pag. 217 n. 749; Simond, op. cit., pag. 144 seg.).