L’iscrizione provvisoria può cioè essere rifiutata solo quando l’esistenza del diritto di pegno sembri esclusa a priori o estremamente improbabile; nei casi dubbi l’iscrizione provvisoria deve per contro essere ammessa e la decisione sul fondamento del diritto all’ipoteca legale demandata alla procedura di merito (Schumacher, op. cit., pag. 217, n. 748; Simond, L’hypothèque légale en droit suisse, pag. 142 seg.; DTF 102 II 86 consid. 2b bb; 86 I 270). Vertendo il litigio sulla tempestività dell’istanza, in particolare, l’iscrizione provvisoria può essere rifiutata unicamente quando non vi è alcun dubbio sul fatto che la richiesta non è formulata in tempo utile (Schumacher, op.