3 CC prevede che la domanda deve essere esaminata in un procedimento che è necessariamente sommario in considerazione dell’urgenza e della provvisorietà del provvedimento (Rep. 1990 201; 1985 304). Nella procedura di iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale, pertanto, l’istante deve rendere verosimile la sua pretesa, ritenuto che al concetto di verosimiglianza non possono essere posti requisiti severi (Schumacher, op. cit., pag. 217, n. 748; DTF 100 Ia 22 consid. 4a). L’iscrizione provvisoria può cioè essere rifiutata solo quando l’esistenza del diritto di pegno sembri esclusa a priori o estremamente improbabile;