Giusta l’art. 839 cpv. 2 CC l’iscrizione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve essere fatta al più tardi entro tre mesi dal compimento dell’opera, cioè da quando tutti i lavori oggetto del contratto sono stati eseguiti e l’opera può essere consegnata. Il termine di tre mesi è perentorio ed è salvaguardato con l’iscrizione provvisoria come agli art. 961 cpv. 1 e 2 CC e 22 cpv. 4 ORF (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2a ed. Zurigo 1982, pag. 200 n. 697 e pag. 214 n. 739). L’art. 961 cpv. 3 CC prevede che la domanda deve essere esaminata in un procedimento che è necessariamente sommario in considerazione dell’urgenza e della provvisorietà del provvedimento (Rep.