Il 6 ottobre 1993 la convenuta ha proposto la revoca del decreto supercautelare. C. All’udienza del 28 settembre 1993, indetta per il contraddittorio, l’istante ha confermato la propria domanda mentre la convenuta vi si è opposta. Essa ha contestato l’ammontare del credito vantato dalla controparte e ha eccepito la tardività dell’iscrizione, essendo a suo parere decorso il termine di tre mesi dall’ultimazione dei lavori. D. Conclusa l’istruttoria, al dibattimento finale del 20 settembre 1994 le parti si sono confermate nelle precedenti tesi e conclusioni, producendo i rispettivi riassunti scritti ai sensi dell’art. 119bis CPC.