{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-3_1995-06-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17194&nX40_KEY=4711560&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c84b160eb26d0e5e5950c66cc60e8bac"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["11.1994.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.1995 11.1994.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.1995 11.1994.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.1995 11.1994.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:34:56", "Checksum": "959f753235b224e21656e257ee6c5ba9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.1995 11.1994.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCome visto in precedenza (consid. 3) il committente ha revocato il 14 maggio 1993 l’appalto relativo all’impianto di riscaldamento, e per tale parte dei lavori l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale avvenuta il 29 settembre 1993 sarebbe di principio tardiva (DTF 120 II 389). Non è tuttavia dato di sapere in che misura il saldo complessivo di fr. 169’709,65 rivendicato dall’imprenditore si riferisca alla parte revocata del contratto (impianto di riscaldamento) o a quella non revocata (opere da sanitario). Agli atti non vi è alcun elemento che consenta una distinzione, anche perché è stato verosimilmente concluso un contratto unico (per di più in forma tacita, senza documenti scritti) e gli acconti sono stati versati presumibilmente in base all’avanzamento complessivo dei lavori e non in relazione all’una o all’altra prestazione. A un esame di mera verosimiglianza, e nel dubbio, non rimane quindi che ammettere l’iscrizione provvisoria per l’intero saldo, nell’impossibilità di stabilire entro che limiti la richiesta di iscrizione sarebbe tardiva. La questione dovrà essere chiarita nell’ambito della causa di merito intesa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale.\nL’appello deve quindi essere accolto e la decisione impugnata modificata.\n6. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono pertanto poste a carico della convenuta, sia in prima sede che in appello.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia:\n1. L’appello è accolto e il decreto impugnato è così riformato :\nI. L’istanza è accolta.\nII. È ordinata l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori per l’importo di fr. 169’709,65 oltre interessi del 5% dal 29 settembre 1993 a favore di __________, Castel San Pietro, a carico della part. n. __________RFP Arzo di proprietà della __________, __________, già iscritta in via supercautelare con decreto 29 settembre 1993 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Nord.\nIII. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.– sono a carico della __________, che rifonderà all’istante l’importo di fr. 2200.– a titolo di ripetibili.\n2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 300.–\nb) spese fr. 50.–\ntotale fr. 350.–\nsono posti a carico della convenuta, che rifonderà all’appellante l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili di appello.\n3. Intimazione:\n– avv. __________, __________\n– avv. dott. __________, __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}