{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-3_1995-06-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17194&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c84b160eb26d0e5e5950c66cc60e8bac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.1995 11.1994.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.1995 11.1994.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.1995 11.1994.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:06", "Checksum": "5682f51434d2d873f7e52a7f8d9f730d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.1995 11.1994.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Tali deposizioni non sono inficiate dalle altre risultanze istruttorie, come invece ritenuto dal primo giudice. A detta di __________ __________, attivo sul cantiere come assistente della ditta __________ nel periodo compreso tra maggio e luglio 1993, sul posto non erano stati presenti operai dell’istante o di altre ditte. __________ non sembra tuttavia aver prestato particolare attenzione a chi lavorava sul cantiere, tanto che gli sono sfuggite le presenze di __________ nei giorni 3 e 17 giugno 1993, attestate dal rapporto di lavoro e non contestate dalla convenuta. Identico discorso vale per il teste __________ __________i, che si è occupato della direzione lavori per la committente. Egli ha invero riferito che non gli sembrava di avere visto sul cantiere operai dell’istante dopo il mese di maggio 1993 (fascicolo verbali, pag. 8), ma la sua presenza sul posto era ridotta, poiché limitata “generalmente” dalle ore 8 alle 9 del mattino e dalle 13 alle 14 del pomeriggio (cfr. verbale di audizione 24 febbraio 1994). Questo teste ha d’altra parte dichiarato che dopo la revoca dei lavori di irrigazione all’istante e l’assunzione degli stessi da parte della ditta __________ gli operai dell’istante non hanno più effettuato interventi (pag. 8), situando “verso la metà di giugno 1993” (pag. 7) e “nel giugno 1993” (pag. 8) la presa di contatto con la nuova ditta responsabile dell’irrigazione, senza però indicare la data alla quale sarebbe avvenuta la revoca del contratto con l’appellante, rispettivamente quella in cui la ditta __________ ha effettivamente assunto i lavori di irrigazione, che erano peraltro incompiuti al momento dell’audizione del teste nel febbraio 1994.\nSecondo __________, che ha posato il tappeto verde intorno alla piscina nei giorni 21–25 giugno 1993, a quella data l’impianto di irrigazione era già installato e dopo la posa il tappeto verde non è più stato rimosso. Anche questa deposizione non chiarisce la fattispecie. Il testimone, infatti, non ha verificato se erano stati posati gli erogatori (“gicleurs”), che fuoriescono dal terreno. Inoltre, non si comprende bene come possa dichiarare con sicurezza di avere “potuto vedere che tutti i tubi risultavano posati” (pag. 17), quando gli stessi, per loro natura, sono interrati, ed egli si è limitato a posare il tappeto verde. Questo teste sostiene inoltre che il tappeto erboso non sarebbe stato rimosso, ma non risulta che egli si sia recato sul cantiere successivamente al suo intervento e abbia potuto constatare quest’ultima circostanza.\nInfine, a detta di __________, viticoltore e dipendente della convenuta, l’impianto di irrigazione era già posato il 2 giugno 1993, quando egli ha sistemato con l’ausilio della scavatrice il terreno adiacente la piscina. Ciò non è ancora in contraddizione con la versione del teste __________o, secondo cui il 30 giugno 1993 egli ha proceduto solo all’ultimazione dei lavori e non all’installazione dell’intero impianto. In altre parole, non è escluso che alla data determinante siano stati posati ancora alcuni tubi, come dichiarato dal teste __________, o comunque altri pezzi indispensabili per il funzionamento dell’intero impianto, quali gli erogatori (Schumacher, op. cit., pag. 174 n. 617). Del resto il teste __________ non ha sostenuto che in quella data l’impianto fosse funzionante. L’affermazione di __________ secondo cui egli non avrebbe più eseguito scavi dopo il 2 giugno 1993 e non avrebbe telefonato all’istante per chiedergli di completare l’opera, sono solo apparentemente in contrasto con quanto sostenuto da __________ (cfr. consid. 4 a), poiché quest’ultimo si è limitato a riferire che presumeva fosse stato __________ a chiedere l’intervento della ditta __________.\nc) Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i lavori di artigiani o imprenditori sono da considerare completati quando tutte le opere che sono parte costitutiva del contratto sono state portate a termine (DTF 106 II 25). Lavori di piccola entità o di secondaria importanza che sono stati appositamente posticipati dall’artigiano o dall’imprenditore, così come ritocchi, sostituzioni di parti difettose dell’opera prestata ed eliminazione di altri difetti, non appartengono al completamento del lavoro principale (Steinauer, op. cit. pag. 222; DTF 106 II 25; 102 II 208). Determinanti sono invece i lavori indispensabili per il funzionamento dell’opera, indipendentemente dal tempo impiegato e dai relativi costi (Schumacher, op. cit., pag. 174 n. 617 e pag. 175 n. 621).\nd) Dalle deposizioni raccolte non si può dedurre con sufficiente grado di convincimento, a questo stadio della procedura, che l’istanza in esame sia senz’altro tardiva. Pur sussistendo dubbi sulla versione fornita dal teste __________, non si può ritenere inverosimile la tesi della ditta istante secondo cui essa avrebbe effettuato gli ultimi lavori il 30 giugno 1993 e che in tale occasione siano stati eseguiti lavori necessari al funzionamento dell’impianto di irrigazione. Ciò indipendentemente dal fatto che quel giorno siano stati installati gli erogatori (non in garanzia) o anche posati tubi. Né è determinante, come visto, che il valore di tali interventi rappresenti solo una piccola percentuale dei lavori complessivi (deposizione __________).\n5. In un giudizio di semplice apparenza non si può quindi ancora concludere che il termine utile per l’inoltro dell’istanza di iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale sia manifestamente decorso. Ne discende, in applicazione dei principi giurisprudenziali citati in precedenza (consid. 1) che nel dubbio l’iscrizione provvisoria deve essere confermata."}