{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-3_1995-06-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17194&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c84b160eb26d0e5e5950c66cc60e8bac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.1995 11.1994.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.1995 11.1994.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.1995 11.1994.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:06", "Checksum": "5682f51434d2d873f7e52a7f8d9f730d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.1995 11.1994.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nDeterminante ai fini della decorrenza del termine trimestrale è il giorno in cui tutte le opere che formano parte costitutiva del contratto sono state portate a termine (DTF 106 II 25; Schumacher, op. cit., pag. 172 n. 612). In caso di rescissione contrattuale da parte del committente, invece, il termine comincia a decorrere dalla data in cui la rescissione è stata validamente comunicata all’artigiano o all’imprenditore (Schumacher, op. cit., pag. 180 n. 640, pag. 177 n. 630; DTF 120 II 389; SJ 1995 417; Rep. 1990 203)\n2. Il Pretore ha ritenuto tardiva l’istanza e l’ha di conseguenza respinta, poiché a suo parere l’appellante non avrebbe reso verosimile di avere svolto lavori di compimento dell’opera il 30 giugno 1993 e pertanto entro i 3 mesi antecedenti l’iscrizione dell’ipoteca legale (avvenuta senza contraddittorio il 29 settembre 1993). Il primo giudice non ha infatti ritenuto attendibile la deposizione resa in tal senso dal dipendente dell’istante __________, contrastata da altre testimonianze.\nL’appellante censura l’apprezzamento delle testimonianze operato dal Pretore, rilevando inoltre che, ove questi avesse nutrito dubbi sulla tempestività dell’istanza, egli avrebbe dovuto ordinare l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale nell’attesa di una verifica approfondita in sede di procedura di merito.\nLitigiosa nella fattispecie è la tempestività dell’istanza. Occorre quindi verificare se l’appellante ha reso verosimile il rispetto del termine di tre mesi per l’iscrizione dell’ipoteca legale (avvenuta con decreto supercautelare il 29 settembre 1993) oppure se lo stesso è decorso infruttuoso, come deciso dal primo giudice.\n3. Benché né le parti né il Pretore si siano soffermate su questo punto, occorre chiedersi se in concreto il termine di cui all’art. 839 cpv. 2 CC non sia iniziato a decorrere prima del 29 giugno 1993, per effetto della rescissione anticipata del contratto da parte della committente (DTF 120 II 389; Rep. 1990 203). Dagli atti risulta infatti che il 14 maggio 1993 la convenuta ha rescisso il contratto per quel che concerne le opere di riscaldamento (doc. 7, pag. 2, doc. 2). Essa ha però offerto all’istante di ultimare le installazioni sanitarie (comprensive dell’impianto di irrigazione), fissandogli un termine per esprimersi in proposito e richiedendogli di trasmetterle il dettaglio della liquidazione per il lavoro svolto. Non avendo ottenuto riscontro, la convenuta ha rinnovato l’invito il 19 maggio successivo (doc. 4), avvertendo la ditta __________ che in caso di mancata risposta in giornata, essa avrebbe assegnato i lavori a terzi. Il 21 maggio 1993 (doc. 3) l’istante ha comunicato alla controparte che sulla nota questione essa intendeva consultare il suo legale prima di dare una risposta definitiva. Il giorno successivo __________ ha nuovamente richiesto all’artigiano una presa di posizione, con l’avvertenza che “senza una sua risposta per quel che concerne le installazioni sanitarie, entro lunedì 24.05.1993 ore 14.00, le verrà tolto anche questo lavoro”. Con scritto del 24 maggio 1993, infine, l’istante ha comunicato alla committente di considerare tuttora vincolanti gli accordi presi. Tale risposta (“rimando agli accordi presi che considero tuttora vincolanti”) non è invero molto chiara, ma sembra esprimere la volontà dell’artigiano di portare a termine l’opera quanto meno per le opere sanitarie. In siffatte circostanze si deve ammettere che vi è stata rescissione parziale del contratto limitatamente all’impianto di riscaldamento il 14 maggio 1993, mentre è dubbia la rescissione relativa alle opere da sanitario. D’altra parte, contrariamente all’assunto della parte appellata, non si può dedurre dalla lettera 21 maggio 1993 dell’istante, in cui preannunciava la liquidazione dei lavori, che a quel momento l’opera fosse già stata consegnata e i lavori ultimati. Infatti nel medesimo scritto __________ si era ancora riservato di prendere posizione sull’offerta della controparte di completare gli interventi sanitari. Anche la convenuta ha chiesto nei suoi scritti del 14 e del 24 maggio 1993 (doc. 7 pag. 2, doc. 2) l’invio della liquidazione, pur offrendo all’istante di completare le opere sanitarie.\n4.a) Si tratta quindi di esaminare se l’appellante abbia eseguito sul cantiere lavori di compimento dell’opera tali da salvaguardare il termine trimestrale. __________, dipendente dell’istante, ha dichiarato di avere eseguito gli ultimi interventi sul fondo della convenuta il 30 giugno 1993, quando ha completato l’installazione dell’impianto di irrigazione intorno alla piscina. Tali lavori sono consistiti nella posa di tubi attorno alla piscina, all’interno di scavi già predisposti dal giardiniere della convenuta, nell’installazione degli erogatori (grosse turbine) e nella sostituzione di un erogatore. Dal rapporto di lavoro prodotto all’udienza del 24 febbraio 1994 dal teste (doc. I) risulta che in tale data egli avrebbe effettuato interventi relativi all’irrigazione per circa 4 ½ ore e lavori relativi all’alimentazione della piscina per 4 ore. Il teste __________, pure operaio dell’appellante, ha riferito che gli interventi della ditta per l’impianto di irrigazione furono ultimati a cura del suo collega __________ e pur non ricordando il giorno in cui avvenne l’ultimazione dei lavori lo ha situato nel corso dei mesi di giugno o luglio 1993. Infine la teste __________, segretaria dell’istante, ha confermato di avere visto a suo tempo il citato rapporto di lavoro, sulla base del quale ha allestito la paga per il dipendente, e ha precisato che l’impresa aveva svolto lavori sul posto anche dopo il blocco dei lavori sul “cantiere __________ ”, ordinato dall’autorità cantonale nel mese di maggio 1993, al fine di rispettare il termine perentorio posto dal committente per l’esecuzione dei lavori."}