{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-3_1995-06-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17194&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c84b160eb26d0e5e5950c66cc60e8bac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.1995 11.1994.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.1995 11.1994.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.1995 11.1994.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:06", "Checksum": "5682f51434d2d873f7e52a7f8d9f730d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.1995 11.1994.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n22 giugno 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGalfetti, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. 427 spec. della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord (iscrizione provvisoria di ipoteca legale), promossa con istanza 28 settembre 1993 da\n|\n|\n__________ (patrocinato dall’ avv. __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ (patrocinata dall’avv. dott. __________)\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto l’appello 7 novembre 1994 presentato da __________ contro il decreto emesso il 26 ottobre 1994 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. La ditta __________, Castel San Pietro, ha eseguito sulla particella n. __________ RFP di __________, di proprietà della __________, Mendrisio, gli impianti sanitari, di riscaldamento e di irrigazione, per un asserito costo complessivo di fr. 633’709.65. La __________ ha versato acconti per un totale di fr. 464’000.–.\nB. Il 28 settembre 1993 __________ ha inoltrato alla Pretura un’istanza con cui ha chiesto che fosse ordinata, a proprio favore e a carico della citata particella n. __________, l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 169’709,65 oltre accessori, importo pari al credito residuo da lui vantato per i lavori svolti sul fondo.\nCon decreto 29 settembre 1993, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha fatto ordine all’Ufficio dei registri di Mendrisio di procedere all’iscrizione provvisoria dell’iscrizione legale, che ha avuto luogo il medesimo giorno. Il 6 ottobre 1993 la convenuta ha proposto la revoca del decreto supercautelare.\nC. All’udienza del 28 settembre 1993, indetta per il contraddittorio, l’istante ha confermato la propria domanda mentre la convenuta vi si è opposta. Essa ha contestato l’ammontare del credito vantato dalla controparte e ha eccepito la tardività dell’iscrizione, essendo a suo parere decorso il termine di tre mesi dall’ultimazione dei lavori.\nD. Conclusa l’istruttoria, al dibattimento finale del 20 settembre 1994 le parti si sono confermate nelle precedenti tesi e conclusioni, producendo i rispettivi riassunti scritti ai sensi dell’art. 119bis CPC.\nE. Con decreto del 26 ottobre 1994 il Pretore ha respinto l’istanza, ha ordinato la cancellazione dell’iscrizione supercautelare e ha posto a carico di __________ la tassa di giustizia di fr. 600.–, facendogli inoltre obbligo di rifondere alla controparte fr. 2’200.– per ripetibili.\nF. Insorto il 7 novembre 1994 __________ ha postulato, previo conferimento dell’effetto sospensivo all’appello, la riforma del giudizio impugnato e l’accoglimento dell’istanza di iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale.\nG. Con decreto 11 novembre 1994 la presidente della Camera ha conferito effetto sospensivo all’appello.\nH. Nelle osservazioni del 9 dicembre 1994 la convenuta propone di respingere il gravame e di confermare il giudizio pretorile.\nConsiderato\nin diritto:\n1. Giusta l’art. 839 cpv. 2 CC l’iscrizione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve essere fatta al più tardi entro tre mesi dal compimento dell’opera, cioè da quando tutti i lavori oggetto del contratto sono stati eseguiti e l’opera può essere consegnata. Il termine di tre mesi è perentorio ed è salvaguardato con l’iscrizione provvisoria come agli art. 961 cpv. 1 e 2 CC e 22 cpv. 4 ORF (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2a ed. Zurigo 1982, pag. 200 n. 697 e pag. 214 n. 739). L’art. 961 cpv. 3 CC prevede che la domanda deve essere esaminata in un procedimento che è necessariamente sommario in considerazione dell’urgenza e della provvisorietà del provvedimento (Rep. 1990 201; 1985 304). Nella procedura di iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale, pertanto, l’istante deve rendere verosimile la sua pretesa, ritenuto che al concetto di verosimiglianza non possono essere posti requisiti severi (Schumacher, op. cit., pag. 217, n. 748; DTF 100 Ia 22 consid. 4a). L’iscrizione provvisoria può cioè essere rifiutata solo quando l’esistenza del diritto di pegno sembri esclusa a priori o estremamente improbabile; nei casi dubbi l’iscrizione provvisoria deve per contro essere ammessa e la decisione sul fondamento del diritto all’ipoteca legale demandata alla procedura di merito (Schumacher, op. cit., pag. 217, n. 748; Simond, L’hypothèque légale en droit suisse, pag. 142 seg.; DTF 102 II 86 consid. 2b bb; 86 I 270). Vertendo il litigio sulla tempestività dell’istanza, in particolare, l’iscrizione provvisoria può essere rifiutata unicamente quando non vi è alcun dubbio sul fatto che la richiesta non è formulata in tempo utile (Schumacher, op. cit., pag. 218 n. 750 e riferimenti giurisprudenziali citati; Steinauer, Les droits réels, vol. III, Berne 1992, n. 2890 pag. 225). Tale impostazione, favorevole al richiedente, si spiega con il fatto che, vista la brevità del termine di perenzione, il rifiuto dell’iscrizione provvisoria del diritto comporterebbe per l’istante la perdita del diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale. Al contrario, l’accoglimento dell’iscrizione provvisoria, in caso di mancata conferma nella procedura di merito, condurrebbe solo a un aggravio temporaneo del fondo del convenuto, peraltro evitabile mediante fornitura di garanzie (art. 839 cpv. 3 CC; DTF 86 I 269 seg.; Schumacher, op. cit., pag. 217 n. 749; Simond, op. cit., pag. 144 seg.)."}