preso atto che il 21 luglio 1995 l’appellante ha dichiarato di ritirare il gravame, le parti essendosi riconciliate; ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep 1978 pag. 375, e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili; considerato che nella fattispecie l’appellata non ha presentato osservazioni all’appello, per cui non vi sono ripetibili da attribuire; ritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv.