{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-2_1995-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17193&nX40_KEY=4711559&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a7b01ddb50bb7255a8efdbe7d408cefd"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["11.1994.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1995 11.1994.2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1995 11.1994.2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1995 11.1994.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:34:31", "Checksum": "ef12609eec7595be269af4b19e469945", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1995 11.1994.2\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per statuire nella causa n. 129/94 (misure cautelari in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con istanza 29 agosto 1994 da\npremesso che __________ ha interposto appello il 7 novembre 1994 contro un decreto cautelare del 26 ottobre 1994 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi durante la causa di stato;\npreso atto che il 21 luglio 1995 l’appellante ha dichiarato di ritirare il gravame, le parti essendosi riconciliate;\nricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep 1978 pag. 375, e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;\nconsiderato che nella fattispecie l’appellata non ha presentato osservazioni all’appello, per cui non vi sono ripetibili da attribuire;\nritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);\nrichiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,\ndecreta:\n1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.\n2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\n– avv. __________\n– avv. __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}