| | | | ||| | Incarto n. | | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | Epiney-Colombo, presidente, | | segretaria: | Galfetti, vicecancelliera | sedente per statuire nella causa n. 129/94 (misure cautelari in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con istanza 29 agosto 1994 da | | __________, (patrocinata dall’avv. __________), | | | contro | | | __________, (patrocinato dall’avv. __________); | premesso che __________ ha interposto appello il 7 novembre 1994 contro un decreto cautelare del 26 ottobre 1994 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi durante la causa di stato; preso atto che il 21 luglio 1995 l’appellante ha dichiarato di ritirare il gravame, le parti essendosi riconciliate; ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep 1978 pag. 375, e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili; considerato che nella fattispecie l’appellata non ha presentato osservazioni all’appello, per cui non vi sono ripetibili da attribuire; ritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC); richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC, decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza. 2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – avv. __________ – avv. __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria