P. Piotet, Précis de droit successoral, 2a ed., Berna 1988, p. 165; DTF 85 II 554). In tal caso la convenzione 11 giugno 1987 (doc. A) costituirebbe un contratto di divisione ai sensi dell'art. 634 CC e l'istanza presentata dall’appellante giusta l’art. 604 CC sarebbe di principio ammissibile. b) Se invece la destinataria dei preziosi li avesse ricevuti in qualità di legataria, l'accordo relativo al lascito dei gioielli assumerebbe natura strettamente obbligatoria fra lei e gli altri eredi.